IL CAPO del dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  5
novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31  ottobre  al  2
novembre 2010 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 2 novembre 2011, con il quale il medesimo stato di  emergenza  e'
stato prorogato fino al 30 novembre 2012; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del  13
novembre 2012, n. 3906 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al  definitivo
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un  ambito  di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge  del  15   maggio   2012,   n.   59   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire
la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del 13 novembre 2012  e  del  30  novembre  2012  del
Commissario delegato - Prefetto di Verona; 
  Viste le note del 29 novembre 2012 e del 6  dicembre  2012  con  le
quali  il  Dipartimento  della  protezione  civile  ha  trasmesso  il
presente provvedimento  alla  Regione  del  Veneto  per  il  rilascio
dell'intesa ai sensi dell'art. 107, comma 1, lettera c), del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Viste le note del 3  e  del  14  dicembre  2012  con  le  quali  il
Presidente della Regione del Veneto ha negato il rilascio dell'intesa
ai sensi dell'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 112 sopra citato; 
  Ritenuto, comunque, necessario, al fine  di  scongiurare  possibili
pregiudizi  scaturenti  dalla  mancata  tempestiva   adozione   della
presente   ordinanza,   provvedere    comunque    all'adozione    del
provvedimento in esame, e  cio'  aderendo  al  costante  orientamento
giurisprudenziale secondo il  quale  e'  legittimo  il  provvedimento
adottato in assenza del  raggiungimento  dell'intesa  prevista  dalla
legge nell'ipotesi in cui, in applicazione  del  principio  di  leale
cooperazione, si sia dato luogo ad uno sforzo  delle  parti  per  dar
vita  alla  stessa,  da  realizzare  e  ricercare,  laddove  occorra,
attraverso reiterate trattative volte a superare  le  divergenze  che
ostacolino il raggiungimento di un accordo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione  del  Veneto  e'  individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i  danni
conseguenti agli eventi atmosferici richiamati in premessa. 
  2. Per i fini di cui  al  comma  1,  il  Dirigente  dell'Unita'  di
Progetto Sicurezza e  Qualita'  presso  la  Regione  del  Veneto,  e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima Regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  trasferimento  della
documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita'  occorrenti
per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative  in  corso
finalizzate al superamento del contesto  critico  in  rassegna.  Egli
provvede,  altresi',  alla  ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento delle opere realizzate ed in corso di realizzazione  ai
soggetti  ordinariamente  competenti,  unitamente  ai  beni  ed  alle
attrezzature utilizzate. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario  delegato  nominato
ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
Ministri del 17 agosto 2011, n. 3960,  provvede  entro  dieci  giorni
dalla data di pubblicazione della presente  ordinanza nella  Gazzetta
ufficiale,  a  trasferire  al  Dirigente  dell'Unita'   di   Progetto
Sicurezza  e  Qualita',  tutta  la  documentazione  amministrativa  e
contabile inerente  alla  gestione  commissariale  e  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il Dirigente dell'Unita' di Progetto Sicurezza e  Qualita',  che
opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative  di  cui
al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della regione
del Veneto, nonche' della collaborazione degli  Enti  territoriali  e
non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, le quali provvedono nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  ordinanza,  il  Dirigente  dell'Unita'  di   Progetto
Sicurezza e Qualita' provvede, fino al completamento degli interventi
di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad  essi
connessi con le risorse disponibili sulla  contabilita'  speciale  n.
5458, che viene allo stesso  intestata  per  dodici  mesi  decorrenti
dalla data di pubblicazione della presente  ordinanza nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto e' tenuto a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Dirigente
dell'Unita' di Progetto Sicurezza  e  Qualita'  puo'  predisporre  un
Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al
secondo periodo  del  comma  4-quater  dell'art.  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225 e successive  modificazioni.  Tale  Piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione del Veneto ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della Protezione  Civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo,  le  eventuali  somme  residue  presenti   sulla   predetta
contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330  aperto  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato per  la  successiva  rassegnazione  al
Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di  quelle  derivanti  da
fondi di diversa provenienza, che vengono versate al  bilancio  delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla   presente
ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti,  nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle  sotto
elencate disposizioni per un  periodo  di  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana: 
    decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 9, 10, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41,  42,
45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,  69,  70,
71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86,  87,  88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119,
120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143,
144, 153,  182,  197,  204,  205,  240,  241,  242,  243  nonche'  le
disposizioni regolamentari strettamente connesse. 
  11. Il Dirigente dell'Unita' di Progetto  Sicurezza  e  Qualita'  a
seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5,
provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere
per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 gennaio 2013 
 
                           Il Capo del dipartimento Gabrielli